ma che ragionamenti fai???
l'italia è una nazione, la spagna è un'altra...
ti riporto una documentazione da yahoo answers sull'acquisto di un'auto all'estero
Ai fini fiscali e precisamente ai fini di pagamento dell'IVA, si definiscono auto nuove, non solo quelle "fresche di fabbrica" ossia quelle mai immatricolate ma anche quelle immatricolate per la prima volta da non oltre sei mesi e con meno di 6000 chilometri percorsi. Attenzione che un autoveicolo viene definito "nuovo" quando è presente anche soltanto una di queste due condizioni. Si considerano auto usate tutte le altre.
Acquisto e trasporto dell'auto in Italia
Una volta effettuato l'acquisto all'estero (che potrà avvenire tanto presso concessionario quanto presso rivenditori o privati), il veicolo dovrà essere "radiato" dall'ufficio della motorizzazione del Paese di acquisto e quindi trasportato a destinazione, in Italia. Per poter trasportare il mezzo a destino, l'acquirente dovrà farsi rilasciare, sempre dall'ufficio estero della motorizzazione, un'apposita targa. In alternativa ci si può recare dalla propria motorizzazione con in mano tutti i documenti necessari per l'immatricolazione, immatricolare il veicolo con consegna delle targhe; poi ritornare nel Paese d'acquisto, apporre le targhe sul veicolo e venire in Italia. Naturalmente il mezzo potrà venir trasportato anche con il treno o su camion.
L'immatricolazione
Per il diritto comunitario ciascuno deve immatricolare il suo veicolo nello Stato membro in cui ha la sua "normale residenza" (direttiva 83/182/CEE).
l'immatricolazione può essere effettuata presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile della zona di propria residenza o della sede del rivenditore.
Documentazione necessaria:
Per veicoli nuovi, mai immatricolati precedentemente è necessaria la seguente documentazione:
il C.O.C. (Certificato di Omologazione Comuntaria), in singolo esemplare, attestante anche gli estremi della "omologazione europea" del veicolo;
e la "Dichiarazione per l'immatricolazione", in duplice esemplare (uno per l'Ufficio Motorizzazione, uno per il Pubblico Registro Automobilistico), firmata dal rappresentante della casa costruttrice autorizzato a sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità " con indicato il "codice meccanografico di immatricolazione" (sigla OE)
ovvero
· il solo C.O.C., in duplice esemplare (uno per l'Ufficio Motorizzazione, uno per il Pubblico Registro Automobilistico) e completo di "codice meccanografico di immatricolazione": esso è sottoscritto dagli stessi rappresentanti della casa costruttrice autorizzati a sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità ". Attualmente, solo le case nazionali (e solo per taluni recentissimi modelli) producono tale documento in doppia copia
· il libretto di circolazione estero;
· il certificato di proprietà , già foglio complementare;
· il certificato di radiazione del mezzo dall'ufficio di immatricolazione estero competente, con riportata la data di scadenza di validità dell'ultima revisione effettuata;
· carta d'identità ;
· le ricevute di versamento tramite uffici postali dei cd. diritti della Motorizzazione e per i costi delle targhe auto; sempre su c/c postale devono essere versate più l'imposta di bollo;
· modulo MC 2119 dell'Ufficio Motorizzazione Civile (che verrà compilato presso lo stesso ufficio);
Solo per i veicoli nuovi già immatricolati precedentemente:
· prova del pagamento dell'IVA (modulo della MOT + F24).
Solo per i veicoli usati già immatricolati precedentemente:
· copia della fattura d'acquisto o dell'atto di trasferimento di proprietà (ed in esibizione l'originale)
· dichiarazione di percorrenza del veicolo superiore a 6000 km (modulo presso la Motorizzazione)
Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico
Dalla data di rilascio della carta di circolazione l'acquirente ha tempo 60 giorni per richiedere l'iscrizione al P.R.A., ai fini del rilascio del certificato di proprietà (foglio complementare). Attenzione che il ritardo di tale adempimento comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative ed il ritiro della carta di circolazione e delle targhe.
Le formalità da sbrigare per tale iscrizione sono le stesse di un acquisto o trasferimento di auto all'interno del Paese.
Il pagamento dell'IVA
Chi decide di importare un'auto nuova (nel senso dapprima ricordato) da un altro Stato UE, dovrà provvedere al pagamento dell'IVA nel proprio Stato.
Il privato ha tempo 30 giorni dall'acquisto e comunque anteriormente all'immatricolazione per provvedere al versamento dell'IVA presso banca, posta o altro concessionario di riscossione.
La prova dell'avvenuto pagamento dell'IVA avviene mediante compilazione di apposito modulo (disponibile presso la MOT) e copia del F24, che andranno allegati all'atto della richiesta di immatricolazione all'Ufficio della Motorizzazione.
Da rilevare che il privato che effettua un'importazione "intracomunitaria" non è ora più soggetto a formalità di sdoganamento del mezzo.
Per gli autoveicoli "usati" l'obbligo del pagamento dell'IVA varia in funzione del soggetto che vende e del soggetto che acquista. In generale si può dire che ove sia parte, in qualità di acquirente o di venditore, un privato, questi non è tenuto ad alcun adempimento IVA.
Rimborso di IVA
Attenzione che chi cede ad altro cittadino europeo un mezzo di trasporto "nuovo" ha diritto ad un rimborso di imposta, che corrisponde al minor importo tra l'imposta pagata sull'acquisto e quella applicabile al prezzo di cessione.
L'assicurazione
Ai fini assicurativi nessuno di norma può vendere un mezzo che non sia coperto da polizza assicurativa. Chi compra l'auto all'estero abbisogna di una copertura assicurativa per poter effettuare il tratto di strada dal luogo di acquisto sino a destino. All'atto dell'acquisto è quindi necessario stipulare una polizza assicurativa, in genere con compagnia del posto, che permetta di viaggiare assicurati sino al luogo di destino (se vi recate presso un rivenditore sarà verosimilmente lo stesso a fornirVi le necessarie indicazioni o prepararVi detta polizza già pronta); è sufficiente anche una polizza con validità di uno/due giorni.
Una volta ottenuta l'immatricolazione definitiva del bene, con la nuova targa potrà essere stipulata con la compagnia una polizza definitiva.
Avvertimenti - ConsigliLe informazioni contenute nel presente foglio sono veramente indicative e comunque parziali; i necessari approfondimenti andranno fatti dal consumatore presso l'Ufficio Motorizzazione competente, prima dell'effettuazione dell'acquisto dell'auto all'estero. Attenzione che per i documenti rilasciati all'estero e quindi redatti in lingua diversa dall'italiano, i quali andranno prodotti all'atto dell'immatricolazione in Italia, l'Ufficio Motorizzazione competente richiederà di norma una traduzione asseverata degli stessi!