da chandler00 » lun 4 mag 2009, 19:48
Apro questo argomento perchè, spulciando il CdS, ho notato cose che forse molti di voi già sanno, ma vale la pena a mio avviso discuterne e sentire i vostri pareri.
Luci a LED: tutti parlano e scrivono riguardo agli artt. 151 e 153, dicendo che i LED NON si possono montare... e questo è da vedere, in quanto l'art. 151 cita:
"Art. 151. Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
Ai fini del presente titolo si intende per:
a. proiettore di profondita': il dispositivo che serve ad illuminare in profondita' la strada antistante il veicolo;
b. proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c. proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
d. proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
e. indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
f. segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g. dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;
h. luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;
i. luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere piu' visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di forte nevicata in atto;
l. luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
m. luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
n. luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o. catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;
p. pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a
luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari
categorie di veicoli;
p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso
l'avanti destinato a rendere piu' facilmente visibile un veicolo
durante la circolazione diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione
supplementare a quella parte della strada situata in prossimita'
dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e' in
procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione
destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che puo'
essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante
modificazione della distribuzione luminosa del proiettore
anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il
dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli
autoveicoli di cui all'articolo 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o
arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli
eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalita', sui
mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui
veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la
pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine
agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di
scorta tecnica.
(E qui si parla di "dispositivi, la cui definizione non è "lampade alogene")
L'art.153 cita:
"Art. 153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita', durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondita' possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.
I proiettori anabbaglianti e quelli di profondita' non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondita' possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
I conducenti devono spegnere i proiettori di profondita' passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi: a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinche' i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo; b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori di profondita' avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare; c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.
E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondita' per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso e' consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1 anche all'interno dei centri abitati.
Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile
dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.»;
Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 metri e larghezza non superiore a 2 metri possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.
I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:
nei casi di ingombro della carreggiata;
durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
quando per avaria il veicolo e' costretto a procedere a velocita' particolarmente ridotta;
quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
In caso di nebbia con visibilita' inferiore a 50 metri, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto, deve essere usata la luce posteriore per nebbia qualora il veicolo ne sia dotato.
E' vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151,
Chiunque viola la disposizione del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 .
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 .
(ri-cito: E' vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151)
Quindi, a mio parere, almeno il CdS non vieta l’uso dei LED se usati in sostituzione dei normali dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
Xeno:
Per quanto riguarda i fari allo xeno (aftermarket ovviamente) che siano montati con parabola o con lenticolare, la Direttiva Europea ECE R48 stabilisce l’obbligo del livellatore o regolatore assetto fari (O IN ALTERNATIVA la presenza di dispositivi elettrici di regolazione MANUALE, quindi quello che hanno più o meno tutte le auto da qualche ano a questa parte) nonché un impianto lavafari, che a quanto ne so può essere tranquillamente una derivazione dell’impianto lavavetri, o similare
P.s. secondo quanto stabilisce detta Direttiva, cito: “… L’installazione di proiettori anabbaglianti muniti di sorgente luminosa con un flusso luminoso obiettivo superiore a 2.000 lumen è ammessa unicamente se insieme a tali proiettori anabbaglianti sono installati dispositivi per la pulizia degli stessi….
_EDIT_
Lampade da 6.000 kelvin sprigionano circa 3.000 lumen.
Da 8000 kelvin sprigionano circa 2.600 lumen.
Da 12.000 kelvin sprigionano circa 2.200 lumen.