Warlock ha scritto: Archer ha scritto: Dovresti rischiare solo una multa per la violazione dell'articolo 72 del Cds (circa 80 euro) ... ma non il ritiro del libretto ... almeno così era prima dell'ultima versione del CdS di questa estate ...
ma quell'articolo non fa riferimento solo al silenziatore, quindi dB ? non viene contanto come componente non omologato? non sono molto ferrato sulle leggi riguardanti gli scarichi
Da quello che sapevo io, per lo scarico non omologato non può essere applicato l'articolo 78 del cds, ma solo il 72 ed il 79:
l'articolo 79, al comma 4, precisa che: "chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti, o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a 296. L'esplicito richiamo all'art. 72 del codice della strada consente di individuare senza alcun dubbio le parti tecniche del veicolo la cui alterazione è sanzionata dal menzionato art.79, tra le quali i dispositivi silenziatori e di scarico che sono menzionati nella lettera b del comma 1 dell'articolo 72.
Inoltre il comma 13 dell'art.72 precisa che il veicolo deve essere provvisto di silenziatore di scarico conforme ed utilizzabile per il tipo di veicolo specificato,in caso contrario si applica la sanzione prevista da euro 74 a 296.
Quindi, data la specificità delle disposizioni contenute negli art.72 e 79 e l'esplicito riferimento ai dispositivi di scarico, deve ritenersi errata l'applicazione dell'articolo 78 e le annesse sanzioni a chi venga sorpreso alla guida di un veicolo con lo scarico non omologato.
Nel caso in cui le fdo contestino la violazione dell'art.78, si può quindi fare ricorso ...
Se poi il nuovo cds di questa estate ha introdotto nuove disposizioni, questo proprio non lo so ...