Quello che dice la Legge in materia di Tuning

Tutto sulle norme del Codice della Strada e tutte le leggi e regolamenti inerenti alla circolazione stradale e al mondo dei motori ...

Quello che dice la Legge in materia di Tuning

Messaggioda tommyover » mar 20 giu 2006, 12:32

(articolo tratto da TURIN STREET RACER: http://tsr.altervista.org/omologazioni/omologazioni.htm )


In questa particolare e delicata sezione cercheremo di riassumere brevemente quali componenti posso essere sostituiti nel autoveicolo senza incorrere in sanzioni pecuniarie o ritiro della carta di circolazione con successiva visita di prova presso la Motorizzazione civile della propria città .

Tuttora, purtroppo, la legislazione italiana è carente in materia di tuning e lascia notevole spazio alle interpretazioni di coloro che la applicano, contrariamente a quanto avviene in molti altri stati della Cee ove esiste un regolamento tecnico decisamente più chiaro o in alternativa un ente quale il T.U.V che si occupa proprio di visionare e legalizzare con spese irrisorie le modifiche al veicolo circolante, senza coinvolgere le case automobilistiche, poco interessate a tale settore (anche se alcune hanno dimostrato un certo interesse ma ovviamente riguardo a veicoli di nuova immatricolazione......)


Omologazione od acquisto di veicolo in Germania (o altro paese CEE)

Prima di ogni discorso terrei a chiarire l'eventuale possibilità  di omologare un veicolo in Germania (stato Cee ben più avanzato di noi in campo legislativo) o addirittura di acquistare un prodotto già  elaborato meccanicamente ed esteticamente; poichè le norme comunitarie prevedono l'interscambio tra i vari paesi membri, esiste la possibilità  di immatricolare in Italia un veicolo straniero (ma di paese CEE) in base alla fiches di omologazione che accompagna questo veicolo, ignorando quella approvata nel nostro paese. Con tale tipo di procedura è quaindi possibile circolare con quelsiasi modifica nella piena legalita ma ovviamente esistononote dolenti alla voce costi ; vediamo i due casi principali.

1) veicolo di proprietario italiano che si vorrebbe modificare: in tal caso è necessario rivolgersi ad una agenzia o a un preparatore pratico di tale procedura e esportare il veicolo momentaneamente in Germania per poi reimmatricolarlo in Italia. In poche parole il veicolo cambia di proprietà  per breve tempo, viene modificato, vengono legalizzate le modifiche in Germania inquanto il proprietario risiede ed è cittadino di tale paese, infine viene virtualmente rivenduto al proprietario italiano e reimmatricolato in Italia con le modifiche che a tutti gli effetti sono legali e riportate sulla carta di circolazione. La spiegazione è molto semplificata e non è così veloce e immediata ; si richiedono circa 1-2 mesi di fermo macchina e spese dell'ordine di 1500-2000€ .

2) veicolo nuovo o usato acquistato in paese CEE (Germania o francia o altri) : anche in questo caso per le vigenti norme di interscambio il veicolo è immatricolato in base alla fiches di accompagnamento ignorando totalmente quella depositata in Italia dal costruttore. Le spese in tal caso variano poichè sono inglobate nel costo del veicolo se nuovo e limitate alla sola voltura della proprietà  verso un nuovo utente italiano accompagnata da documenti tradotti e consegnati presso la motorizzazione; in entrambi i casi i costi sono si minori ma comunque si viene a spendere ovviamente una cifra maggiore rispetto al veicolo nudo+elaborazione in Italia. Ciò è facilmente spiegabile inquanto , se il veicolo è nuovo, sono compresi nel prezzo la manodopera e il costo maggiore dei componenti tuning; nel caso del veicolo usato.....dipende dalle modifiche e dalla legge di mercato del paese in cui si acquista!! Per quanto riguarda i veicoli nuovi esempio lampante è la Novitec , azienda che nel proprio catalogo ha in vendita Punto HGT volumetriche, 600 Sporting da 100CV turbocompresse e dotate di cerchi maggiorati ma perfettamente in regola rispetto alla vigente legislazione italiana ; unico svantaggio sono appunto i costi sensibilmente elevati di tali esemplari. Sta poi all'acquirente valutare i pro e i contro di tale acquisto.....



Vediamo ora di trattare la maggior parte delle componenti più diffuse per il tuning del proprio veicolo, ricordando che il famigerato articolo 78 del codice della strada e fortemente lacunoso e interpretabile ; tuttavia fortunatamente le norme tecniche e la legislazione CEE è decisamente più chiara e proprio perchè tali norme sono comunitarie, annullano o modificano gli effetti di tale articolo. Allegherò dove possibile le normative e le circolari in mio possesso , riservandomi a breve di trovare altre fonti .

Silenziatori terminali e centrali omologati CEE: questi componenti, contrariamente a quanto molto spesso si sente riferire sia dalle forze dell'ordine sia dai centri specializzati in revisioni periodiche, sono ASSOLUTAMENTE LEGALI e possono essere utilizzati tranqullamente per la circolazione stradale se montati sul veicolo per il quale sono stati progettati e approvati dalla motorizzazione civile (per intenderci un terminale per la opel corsa è regolarmente utilizzabile solo sulla opel corsa e non su un peugeot 106 : è un esempio banale ma chiaro ). Per verificare prima dell'acquisto che il prodotto sia omologato è sufficiente controllare la presenza della lettera "E" seguita da un numero (che certifica l'omologazione in un paese della comunità  europea ; 3=Italia per esempio ) e da un codice alfanumerico. NB: non importa se il numero corrisponde a un paese qualsiasi della CEE , in ogni caso il terminale è in regola in tutti i paesi membri Italia compresa!!

OSSERVAZIONE : un silenziatore può ovviamente, con il passare del tempo, diventare più rumoroso a causa del naturale deperimento del materiale fonoassorbente interno. In tal caso, se il rumore è eccessivo, si è passibili di una semplice sanzione pecuniaria per la scarsa manutenzione del silenziatore e per rumori molesti ma assolutamente non è possibile il ritiro della carta di circolazione!!!


Sospensioni complete o molle ribassate: in tal caso la situazione è in parte lacunosa. Esistono circolari ministeriali che certificano la legalità  di questi componenti ma non essendoci una omologazione CEE (come per gli scarichi) spesso ci si sente erroneamente contestare il montaggio di questi componenti, anche se presenti come dotazione originale del veicolo sotto forma di accessori della casa o disponibili come ricambio nel libero mercato. Fondamentalmente le motorizzazioni riconoscono la legalità  di tale componente ma portare con se la circolare o un deplian esplicativo della casa madre ( praticamente tutti i produttori di autoveicoli hanno una serie di accessori "molle ribassate" in catalogo) può aiutare ad evitare discussioni in caso di controllo. E' sottointeso che il ribassamento non deve essere tale da creare interferenza con i passaruota, la carrozzeria, gli altri elementi della meccanica del veicolo e rispettare le norme europee per l'omologazione dei veicoli ; queste ultime impongono un'altezza minima misurata nel punto più basso del differenziale pari a 150mm e un'altezza minima misurata in un qualsiasi altro punto del veicolo pari o superiore a 120mm. Tali misure non sono affatto casuali ma si riferiscono all'altezza classica di un marciapiede cittadino che è appunto di 120mm. Buona norma è comunque non esagerare con il ribassamento del veicolo , sia per questioni di sicurezza sia per evitare che la modifica sia particolarmente vistosa; soluzione tecnica valida, che esula tuttavia da tale contesto, è il montaggio di un assetto a ghiere regolabile in altezza per adeguare quest'ultima alle varie situazioni ( marcia su strada, pista o esposizione in raduni...)

OSSERVAZIONE: LIMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO DELL’AUTOVETTURA. Le direttive comunitarie non prevedono un’ altezza minima da terra della parte inferiore delle
autovetture. Perciò l’assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta di circolazione, ma
dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui rilassamenti
vistosi.
Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa delle sospensioni.
In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di
modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell’art. 78 CdS con ritiro della carta di circolazione per l’invio alla
M.C.T.C.
Sarà  quindi necessario che, in caso di eventuale presunta irregolarità  di un veicolo, il personale operante si
limiti ad una reazione di servizio il più chiara e dettagliata possibile per consentire agli uffici verbali di svolgere i
necessari accertamenti presso la M.C.T.C. Come completamento delle osservazioni tengo ad aggiungere una postilla all'estratto della circolare ministeriale qui sopra riportato; in sede di omologazione la scheda tecnica dell'autoveicolo riporta una tolleranza nella misura di distanza da terra del veicolo. Questa tolleranza è ampia e quindi ammette tranquillamente un ribassamento di 20-30mm ; inoltre quasi tutte le case automobilistiche ( ford, fiat, opel...ecc..ecc..) prevedono nella loro linea accessori originali, un kit di ribassamento ( non originale della casa ma comunque venduto nei concessionari come ricambio originale vedi ford/eibach o opel/steimenz) per i loro veicoli più recenti....in tal caso il problema non si pone quindi neppure perchè sicuramente sulla scheda di omologazione è riportata la presenza di tale opzione. Discorso diverso per gli assetti esasperati con ribassamento di 90-100mm....in tal caso sarebbe necessario l'aggiornamento della carta di circolazione.


Distanziali artigianali o di marca qualsiasi: il montaggio di distanziali è severamente vietato dal codice della strada inquanto modifica una dimensione ( la carreggiata) verificata in sede di omologazione alterando potenzialmente la sicurezza del veicolo. La stessa considerazione è applicabile ai cerchi con offset diverso da quelli di serie previsti dalla casa : tuttavia quasi tutti i produttori di tali accessori producono modelli specifici dedicati ai singoli modelli e quindi con valore di offset adeguato. Si consiglia tuttavia di verificare il valore prima dell'acquisto per non incorrere in spiacevoli interferenze dovute al contatto pneumatico-carrozzeria.


Dispositivi supplementari di illuminazione non conformi ( spruzzini colorati, neon sottoscocca, neon esterni generici multicolori, luci di posizione colorate , luci targa colorate ecc..ecc...): tali dispositivi sono ovviamente da utilizzarsi esclusivamente su circuito o in aree chiuse al normale traffico cittadino pena la sanzione solitamente di 68,25 euro circa in base al seguente articolo del nuovo codice della strada.

"72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con: a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione b)..............
.........13.Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi manchi o non sia conforme alle diposizioni stabilite nei previsti provvedimenti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di da euro 68,25 a 275,10."


Sulla base di tale articolo è assolutamente ingiustificato il ritiro della carta di circolazione del veicolo e l'applicazione del famoso articolo 78, come verificatosi in alcuni casi ; è possibile quindi fare ricorso presso gli organi competenti e evidenziare il palese errore inquanto tali dispositivi non rientrano in quelli indicati nell'articolo 151, le modifiche dei quali portano all'applicazione dell'articolo 78.

Eventualmente in caso di diversa interpretazione è possibile l'applicazione dell'articolo 153 :

"E' vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55"


A ulteriore conferma delle sanzioni riporto articolo ripreso da http://www.merateonline.it/

Luci blu, giro di vite dal Ministero,
previste sanzioni di oltre 370 euro

Un decisivo giro di vite è giunto sulle cosiddette ?luci blu? e led colorati, anche scorrevoli, che impazzano un po? dappertutto sulle auto di giovani e meno giovani e sui ciclomotori dei quattordicenni. Ne avevamo già  parlato nei mesi scorsi presentando le campagne effettuate dagli organi di polizia stradale. Con una circolare amministrativa, la situazione delle sanzioni a queste modifiche cambia radicalmente. Secondo l?interpretazione del Ministero dei trasporti affidata alla circolare del 22 luglio scorso ma capillarmente diffusa solo negli ultimi giorni, le sanzioni che normalmente vengono applicate nei confronti dei proprietari delle auto con le luci blu non sarebbero corrette. Infatti normalmente a coloro che venivano pizzicati con la luce blu accesa toccava la sanzione di 68 euro prevista dall'articolo 72 del Codice della strada sui dispositivi non conformi. Ma la circolare fa chiarezza e dispone per il futuro una diversa regola: una sanzione per le luci blu che sostituiscono quelle di posizione o anabbaglianti e una, diversa, per i mezzi che non hanno sostituito le luci originali con quelle blu, ma ne hanno solo introdotte di nuove. Per la prima situazione, cioè la mera sostituzione di luci omologate previste dall?articolo 151 Cds, la sanzione da applicare dovrà  essere quella di 328 euro, prevista dall?articolo 78 Cds. Se però le luci che sostituiscono quelle omologate sono accese allora deve essere applicata anche la sanzione prevista dall?articolo 153, comma 9 Cds. Diversamente, se luci blu, led scorrevoli o fissi e qualunque altro sistema non previsto, non sostituiscono l'impianto previsto dalla carta di circolazione ma vengono aggiunti alle luci originali, la sanzione da comminare secondo il Ministero sarà  quella dell?articolo 72, indifferentemente se accese o spente.

Ricapitolando le sanzioni:

Luci di posizione blu o di colore non conforme: 328euro + ritiro carta di circolazione e revisione straordinaria ( art. 78 c.d.s.)

Altri dispositivi luminosi non previsti in origine di qualsiasi colore: sanzione amministrativa di 68 euro ( art. 72 c.d.s.)



Spostamento targa originale: spesso a seguito dell'installazione o della modifica del cofano posteriore la targa originale viene spostata dall'utente sul paraurti o in altra posizione mantenendo ovviamente l'illuminazione della stessa indispensabile per la guida notturna. Tale modifica comporterebbe l'aggiornamento della carta di circolazione inquanto anche l'alloggiamento della targa è classificata come "elemento costruttivo" ; tuttavia mantenendo le dimensioni , lecaratteristiche dell'alloggiamento originale e seguendo le indicazioni sottocitate dal codice della strada, non si dovrebbero avere problemi.


Modalità  di installazione delle targhe (Art. 100 Cod. Str.).
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d’immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d’immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d’immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità  del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine (1);
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l’alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l’altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l’altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest’ultima disposizione, l’altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità : la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per due bordi laterali della targa, formando verso l’esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l’alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l’altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest’ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
g) determinazione dell’altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
2. àˆ ammesso l’uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità  non superiore a 3 mm. àˆ vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà  retroriflettenti. àˆ vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all’articolo 260 (2).



Barra di collegamento tra i Duomi: la questione circa questo importante componente è alquanto complessa e ovviamente non priva di problemi. Esistono due circolari CHIARE e specifiche nelle quali si certifica la legalità  di questo componente e la possibilità  di montarlo senza dovere aggiornare la carta di circolazione del veicolo, ma tuttavia spesso ad un eventuale controllo, viene contestato l'articolo 78 con il ritiro dei documenti di circolazione del veicolo. Ad una richiesta in motorizzazione a Torino, mi è stata confermata l'illegalità  del componente nonostante le circolari del "Ministero dei Trasporti e della Navigazione" ; tuttavia in caso di ricorso di fronte ad un Giudice, difficilmente potranno essere ignorate e cestinate. Rimane comunque il dubbio circa la effettiva e corretta applicazione della normativa che appare ben chiara ma che , vuoi per ignoranza vuoi per altri motivi, non viene applicata.

In un recente colloquio con un tutore dell'ordine ho appreso che la barra duomi è considerata comunque fuorilegge a Torino ed è necessario trascriverla sul libretto, nonostante svariate vetture la montino già  all'origine e non sia assolutamente presente sulla carta di circolazione!! Non ho tuttavia compreso se sia necessario o meno il nullaosta della casa costruttrice ( si impone il divieto ma non si sa indicare assolutamente come regolarizzarsi). Provvederò a informarsmi a gennaio 2006..



Pellicole oscuranti: questo tipo di accessorio, cosi invoga tra i tuners, è perfettamente legale se applicato sui vetri posteriori e sul lunotto posteriore. Le pellicole devono essere omologate e ripostare su ciascun vetro un codice particolare, inoltre devono essere accompagnate da un foglio, contenuto nella confezione oppure consegnato dall'installatore, da allegare alla carta di circolazione per evitare problemi.

L'oscuramento dei vetri anteriori è illegale e punibile con sanzione pecuniaria variabile.



Comportamento degli organi addetti al controllo

Questo ultimo paragrafo può sembrare alquanto strano e forse eccessivo ma alla luce di alcuni fatti svoltisi ultimamente e del comportamento al limite dell'abuso di potere è bene affrontare l'argomento seriamente.

In caso di controllo, gli agenti sono tenuti a mantenere il rispetto più assoluto della persona ed evitare battute offensive o modi di comportamento arroganti; ricordate che un comportamento scorretto è perseguibile per legge, specie se sono presenti altri testimoni durante l'abuso. Purtroppo tale tipo di inconveniente accade sempre in presenza di utenti soli e soprattutto giovani, magari neopatentati, e non in grado di ribattere alle osservazioni cosi come può avvenire con utenti più smaliziati e con nozioni tecnico-giuridiche maggiori.

Non è caso raro imbattersi in contestazioni su fanaleria ( fari posteriori lexus, fari anteriori angel eyes, fendinebbia non di serie, posizioni bianchissime, frecce brunite o bianche ma dotate di luce arancione...ecc...ecc..) perfettamente omologata a norme CEE che presenta il classico marchio "E + numero indicante uno stato della comunità  europea" e luci a norma di legge ( indicatori arancioni, posizioni rosse posteriori e bianche o gialle anteriori, retronebbia rosso, retromarcia bianca e catarinfrangenti posteriori rossi) ; in tal caso è bene oltre a fare trascrivere la propria segnalazione circa la regolarità  del prodotto, segnare anche il numero di omologazione che certificherà  l'abuso compiuto. Ricordate che è un Vostro diritto. In caso di rifiuto potete anche non firmare la sanzione e al limite rivolgervi al comando dei Carabinieri ( che solitamente sono molto disponibili ) più vicino. Un eventuale ricorso avrà  esito positivo se la fanaleria è omologata E.

Discorso pressochè identico riguarda i silenziatori di scarico omologati a Norme CEE per il veicolo sul quale sono montati; riportano una targhetta ben visibile e in allegato alla confezione troverete un foglio da allegare alla carta di circolazione. Tale tipo di silenziatori NON richiedono ASSOLUTAMENTE la visita di prova e l'aggiornamento della carta di circolazione dopo il montaggio. Esiste una circolare e una eventuale sanzione o ritiro della carta di circolazione per tale motivo è punibile; un eventuale ricorso sarà  SICURAMENTE accolto.

Infine il montaggio di minigonne, paraurti anteriori, paraurti posteriori e alettoni ; anche in questo caso è lecito montare questo tipo di componenti solo se non eccedono per oltre il 5% la sagoma limite del veicolo ( vedi codice della strada). E' ammesso quindi il montaggio di prodotti di ingombro SIMILE all'originale ; in tal caso l'applicazione dell'articolo 78 e il ritiro della carta di circolazione è un abuso contro il quale è possibile fare ricorso ( a seguito troverete anche un etratto sulle nuove norme approvate con il codice della strada).

ALETTONI, SPOILER, MINIGONNE:Non essendo elencate tra le caratteristiche costrittive o funzionali indicate nell’appendice V del titolo III°,
sezione I° (art.227 del regolamento), non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione
possono essere installate: (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili, porta biciclette, porta sci. ecc.9 a
cura e sotto l’esclusiva responsabilità  del conducente, purchè non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano
efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti.



In tutti i casi di cui sopra bisogna tenere presente che la casa costruttrice dell'accessorio omologato ( o il negozio di acquisto del prodotto) è un valido alleato che può eventualmente fornire assistenza, documentazioni e in alcuni casi arrivare anche a un aiuto legale inquanto è tutto interesse di un produttore non perdere clientela a causa di abusi.

Consiglio: oltre alle sottoriportate copie delle circolari ministeriali sarebbe buona norma portarsi in auto anche copia del codice della strada...giusto per avere a portata di mano la copia degli articoli citati e le sanzioni applicabili; esistono edizioni di tutti i formati e costi....l'importante è che siano aggiornate al 2005-2006.

Link utile sull'iter da seguire per la certificazione delle modifiche tuning: http://www.tecnostrada.it/tuning/richie ... zione.html
Allegati
kit_estetici.zip
Circolare kit estetici e minigonne
(62.9 KiB) Scaricato 311 volte
sospensioni complete.zip
Circolare molle ribassate
(222.33 KiB) Scaricato 238 volte
molle sospensioni.zip
Circolare molle ribassate
(222.33 KiB) Scaricato 258 volte
pellicole oscuranti.zip
Circolare pellicole oscuranti omologate
(5.4 KiB) Scaricato 256 volte
Barraduomimilano.zip
Circolare barra duomi 2
(70.2 KiB) Scaricato 256 volte
duomi.zip
Circolare barra duomi
(236.38 KiB) Scaricato 255 volte
sostsca.zip
Circolare scarichi omologati CEE
(33.89 KiB) Scaricato 241 volte
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